Art. 39
Capo IV

Art. 39

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In vigore dal 26 ott 1951
Si intende per nucleo familiare del lavoratore, ai fini della formazione della graduatoria, la famiglia costituita dal lavoratore, dal coniuge, dai discendenti e dagli ascendenti seco lui conviventi, oltre agli eventuali collaterali ed affini sino al quarto grado, che siano conviventi ed a carico del lavoratore stesso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-39