Capo III

Art. 29

In vigore dal 10 ago 1949
Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentano un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, estetica ed economica delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi. Il Comitato esamina ed adotta altresì i provvedimenti più opportuni per la eventuale fornitura diretta di quegli elementi tipizzati, per i quali ne ravvisi la convenienza economica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo