Art. 29
Capo III

Art. 29

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In vigore dal 10 ago 1949
Il Comitato di attuazione esamina ed adotta tutti i provvedimenti che consentano un risparmio nei costi ed in particolare quelli relativi ad una tipizzazione razionale, estetica ed economica delle costruzioni e correlativamente dei loro elementi. Il Comitato esamina ed adotta altresì i provvedimenti più opportuni per la eventuale fornitura diretta di quegli elementi tipizzati, per i quali ne ravvisi la convenienza economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-29