Art. 26
Capo II

Art. 26

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In vigore dal 10 ago 1949
Il versamento dei contributi riscossi dagli Enti od Istituti a tale uopo incaricati, deve essere fatto in appositi conti correnti presso Istituti di credito indicati dal Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa". Nell'effettuare i versamenti previsti nel precedente comma, gli Enti dovranno indicare separatamente i contributi riscossi per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-26