Art. 31
Capo III

Art. 31

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In vigore dal 10 ago 1949
Le aree occorrenti per la esecuzione dei programmi di costruzione nelle singole località devono essere scelte preferenzialmente tra quelle offerte gratuitamente od a condizioni di particolare favore. Le aree necessarie devono essere scelte fra quelle già ben provvedute dei normali servizi pubblici esistenti nelle località. Le delimitate da, pubbliche strade o comunque comodamente allacciate alle pubbliche strade. Nei Comuni danneggiati a seguito di eventi bellici, per i quali esista un piano di ricostruzione regolarmente approvato ai sensi del decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 154, saranno utilizzate possibilmente le aree ricadenti nella zona che, secondo il piano di ricostruzione, è destinata alla espansione dell'abitato, semprechè dette aree rispondano ai requisiti richiesti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-31