Art. 25
Capo II

Art. 25

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In vigore dal 10 ago 1949
Le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico sono, relativamente al personale dipendente, stabile o avventizio, dispensate dalla compilazione mensile di elenchi del personale per il quale viene effettuato il versamento dei contributi dovuti. Esse devono, tuttavia, porsi in grado di fornire all'"Ina-Casa", o agli altri enti precettori di contributi, in qualunque momento ne siano richieste, tutte le indicazioni che siano ritenute necessarie ai fini dell'applicazione della legge e del presente decreto e in particolare per quanto riguarda gli accertamenti per le assegnazioni degli alloggi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-25