Art. 27
Capo III

Art. 27

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In vigore dal 10 ago 1949
A tutti gli effetti previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle relative norme integrative e complementari e dal presente decreto, gli alloggi da costruire si distinguono come segue: A) per destinazione: 1) alloggi da assegnare con promessa di vendita; 2) alloggi da assegnare in locazione. B) per categoria: 1) alloggi destinati a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui all', lettera c), della legge suddetta; 2) alloggi destinati a dipendenti da altri datori di lavoro. C) per tipo: 1) alloggi da 1 vano oltre gli accessori; 2) alloggi da 2 vani oltre gli accessori; 3) alloggi da 3 vani oltre gli accessori; 4) alloggi da 4 vani oltre gli accessori; 5) alloggi da 5 vani oltre gli accessori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-04;436#art-27