Capo IV
Art. 33
In vigore dal 19 lug 1949
Il versamento dei contributi di cui alla lettere b) e c) dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei contributi assicurativi indicati al successivo , terzo comma, dovrà essere effettuato dai privati e dagli enti pubblici datori di lavoro contestualmente mediante l'applicazione di un unico contributo percentuale sulla retribuzione presa a base per la commisurazione dei contributi assicurativi.
A tal fine, ove la retribuzione predetta sia diverse da quella calcolata ai sensi dell', ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e degli del presente decreto, le aliquote contributive indicate nel primo comma, lettere b) e c) dell' e nell'ultimo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate, per ciascun settore o categoria, in aliquote che, applicate su tale diversa, base, assicurino un eguale gettito contributivo.
Allo stesso fine, ove i contributi previdenziali siano riferiti ad apposite tabelle di retribuzioni convenzionali, le aliquote contributive, come sopra stabilite, saranno commisurate alle retribuzioni indicate in detto tabelle.
Infine per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, del comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le aliquote contributive indicato nel primo comma, lettera b), dell' e nell'ultimo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, potranno, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, essere trasformate in aliquote che, applicate esclusivamente sull'ammontare netto dello stipendio, paga o retribuzione e dell'indennità di carovita, escluse le quote complementari, assicurino un uguale gettito contributivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-33