Capo I
Art. 9
In vigore dal 19 lug 1949
L'autorizzazione alle aziende o cooperative a costruire direttamente potrà essere concessa solo qualora, risulti che sono stati regolarmente versati I contributi maturati e dalle stesse dovuti per i dipendenti della azienda o per i lavoratori soci della cooperativa.
La somma che le singole aziende o cooperative possono essere autorizzate ad Impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla gestione "Ina-Casa," nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1956:
a) Importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dal lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative autorizzate;
b) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dalle aziende presso le quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera;
c) importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b);
d) importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell' della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1956.
La somma complessiva da impiegare nelle costruzioni è calcolata, tenendo conto ai fini del calcolo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-9