Capo I
Art. 5
In vigore dal 19 lug 1949
Ai fini della predisposizione del piano generale previsto dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facoltà di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonché agli Istituti per le case popolari, all'I.N.C.I.S., e a tutti gli altri Enti di diritto pubblico che comunque svolgano attività edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione.
Il Comitato ha altresì facoltà di richiedere all'Istituto centrale di statistica e ai Servizi statistici delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e degli Enti pubblici dati statistici sulla occupazione operaia, sull'indice di affollamento in ogni Comune e sull'entità delle distruzioni belliche, nonché tutte quelle altre notizie relative al mercato delle abitazioni, al valore e alla disponibilità delle aree edificabili, allo stato dell'urbanesimo e alle necessità della popolazione lavoratrice.
Il Comitato di attuazione ha facoltà di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla più razionale ed economica costruzione delle case.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-5