Capo I

Art. 4

In vigore dal 19 lug 1949
Per la prima attuazione della, legge 28 febbraio 1949, n. 43, è predisposto un piano iniziale di costruzione di immediata esecuzione, rispettando il criterio di riparto delle costruzioni stesse previsto dall'ultimo comma dell' della legge predetta. All'esecuzione del piano di cui al comma precedente si provvede con la prima annualità di 15 miliardi di lire afferenti all'esercizio 1948-49 da versarsi dallo Stato alla Gestione, nonché con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori inerenti al periodo sopra indicato. La Gestione curerà, compatibilmente con le esigenze tecniche e con l'andamento stagionale, di incrementare i lavori, laddove l'attività edilizia privata subisca un rallentamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-4

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