Capo I
Art. 2
In vigore dal 19 lug 1949
I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonché il piano iniziale di cui all' del presente decreto, devono essere sottoposti, dal Comitato di attuazione, all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Solo dopo l'approvazione i piani divengono esecutivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-2