Capo I

Art. 6

In vigore dal 19 lug 1949
L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonché alle aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente è fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione. I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attività degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti o quegli altri essi intendano riferirsi semprechè riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo. Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovrà fissare in modo precise e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi più gravi di inosservanza del contratto, nonché le penalità per i ritardi nella esecuzione dei lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-6

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Art. 6 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo