Capo I
Art. 11
In vigore dal 19 lug 1949
Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, le aziende e le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti del presente decreto.
Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la Gestione "Ina-Casa" corrisponde, alla fine di ogni semestre:
a) limitatamente alle quote di cui è stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori;
b) in base allo stato di avanzamento del lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell', lettera a), della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
c) in base allo stato di avanzamento del lavori dai approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 48.
Qualora sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della Gestione "Ina-Casa" dei contributi di cui al precedente comma sarà limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a scarico delle aziende o alla riscossione diretta da parte delle cooperative.
La Gestione "Ina-Casa" può trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente , dei contributi dovuti dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva in ogni caso l'applicazione delle penalità di legge.
Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la Gestione "Ina-Casa" e le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dalle aziende o cooperative per le costruzioni, dei contributi effettivamente dovuti dai lavoratori e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla Gestione "Ina-Casa" ai sensi del secondo comma, lettere b) e c).
Le aziende restano obbligate a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, le aziende sono soggette alle sanzioni previste dagli della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-11