Capo II

Art. 15

In vigore dal 19 lug 1949
Ai fini della predisposizione della graduatoria per la assegnazione degli alloggi, le domande relative a ciascuna località, nelle quali si eseguano le costruzioni in base al piano fissato dal Comitato di attuazione, sono suddivise nelle due categorie previste dall', primo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Per ciascuna categoria è effettuata una ulteriore suddivisione fra le domande di assegnazione con promessa di vendita e quelle di assegnazione in locazione. Per le domande di assegnazione presentate da dipendenti di aziende o soci di cooperative autorizzate alla costruzione diretta, la Commissione provinciale predispone specifiche graduatorie per le costruzioni eseguite da ciascuna azienda o cooperativa. I dipendenti delle aziende e i soci delle cooperative autorizzate alla costruzione diretta sono esclusi dalla graduatorie per l'assegnazione degli alloggi costruiti dalla Gestione "Ina-Casa". Tale esclusione sarà proporzionalmente limitata nel tempo per i dipendenti o soci di aziende o cooperative autorizzate alla costruzione per un importo inferiore a quello massimo indicato nell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-15

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