Capo II

Art. 19

In vigore dal 19 lug 1949
Qualora al momento dell'assegnazione dell'alloggio la Gestione "Ina-Casa" accerti che è venuta a mancare una o più delle condizioni che hanno determinato l'accoglimento della domanda, questa sarà collocata nella graduatoria nella posizione che le compete. Qualora lo spostamento determini la perdita del diritto all'assegnazione, vi subentra il primo dei lavoratori esclusi dall'assegnazione stessa. Allo stesso modo si procede qualora l'assegnatario di un alloggio vi rinunci o decada prima dell'assegnazione. Nei casi previsti dai precedenti comma, qualora trattisi di assegnazione con promessa di vendita, al lavoratore che perda il diritto all'assegnazione o vi rinunci viene rimborsato quanto sia stato da lui versato, alla Gestione "Ina-Casa" per la prenotazione dell'alloggio. Il subentrante, oltre ad assumersi l'onere dei versamenti che si maturano successivamente, deve reintegrare la Gestione della somma rimborsata. La somma da reintegrare può essere suddivisa in quote eguali da versarsi in un periodo di tempo pari a quello nel quale la somma stessa fu corrisposta alla Gestione dal precedente assegnatario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-19

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Art. 19 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo