Capo II
Art. 18
In vigore dal 19 lug 1949
Le domande classificate secondo la graduatoria, di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalla Commissione provinciale, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località.
La sospensione, prima dell'immissione in possesso, del pagamento delle rate provvisorie previste dal terzo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, equivale a rinuncia alla prenotazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-18