Capo II

Art. 18

In vigore dal 19 lug 1949
Le domande classificate secondo la graduatoria, di cui agli articoli precedenti sono prese in considerazione, ai fini dell'assegnazione degli alloggi, dalla Commissione provinciale, fino a copertura degli alloggi disponibili in ciascuna località. La sospensione, prima dell'immissione in possesso, del pagamento delle rate provvisorie previste dal terzo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, equivale a rinuncia alla prenotazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-18

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Art. 18 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo