Capo II

Art. 14

In vigore dal 6 set 1952
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, è fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto. La Commissione provinciale è composta: 1) da un magistrato in attività di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio; 2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio; 3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato; 4) da un rappresentante della gestione I.N.A. Casa; 5)da un rappresentante dell'intendenza di finanza; 6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 48, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali. In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entità del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, può con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, più Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-14

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Art. 14 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo