Capo I

Art. 10

In vigore dal 19 lug 1949
Per le aziende o cooperative che siano autorizzate a costruire alloggi per un importo inferiore a quello complessivo calcolato in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, il Consiglio direttivo, nel concedere la eventuale sospensione del versamento dei contributi o la riscossione diretta, determina l'ammontare dei contributi per il quale viene ammesso lo scarico a favore delle aziende o il versamento diretto alle cooperative, per ciascuna scadenza. Il Consiglio direttivo determina tale ammontare ripartendo tra le scadenze contributive l'importo complessivo del programma autorizzato. Le aziende autorizzate alla costruzione diretta ed alla sospensione totale o parziale del versamento dei contributi sono obbligate a presentare alla Gestione "Ina-Casa", allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti, pena l'immediata decadenza dalla sospensione dei versamenti. Qualora dall'esame degli stati di avanzamento del lavori non risulti che le costruzioni vengano eseguite nel tempo e con l'impiego di fondi previsti per il corrispondente periodo nel programma autorizzato, il Consiglio direttivo può revocare l'autorizzazione, eventualmente già concessa, della sospensione del versamento dei contributi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo