Capo I
Art. 12
In vigore dal 19 lug 1949
Qualora, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente, non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1952, la Gestione "Ina-Casa" potrà sostituirsi alle aziende e cooperative stesse per la ultimazione delle costruzioni.
In tal caso il regolamento del conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione.
Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano state autorizzate le aziende o cooperative, per le quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni già effettuate alla data della sostituzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-12