Capo II

Art. 17

In vigore dal 19 lug 1949
La graduatoria è formata sulla base delle classi e dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che saranno stabiliti nel regolamento. Essa deve essere pubblicata, con la indicazione della classe e del punteggio, nel Foglio annunzi legali della provincia. Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione provinciale prevista dal precedente , che provvede in via definitiva nel termine di un mese. In difetto di opposizione, la graduatoria diventa definitiva e di ciò è data notizia sempre sul Foglio degli annunzi legali. Anche la decisione sulle opposizioni è pubblicata nello stesso modo. Le opposizioni si intendono respinte, qualora la Commissione non decida entro il termine di un mese di cui al terzo comma del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-17

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Art. 17 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo