Capo II
Art. 17
In vigore dal 19 lug 1949
La graduatoria è formata sulla base delle classi e dei punteggi che risultano tenendo conto dei criteri preferenziali che saranno stabiliti nel regolamento.
Essa deve essere pubblicata, con la indicazione della classe e del punteggio, nel Foglio annunzi legali della provincia.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre opposizione alla Commissione provinciale prevista dal precedente , che provvede in via definitiva nel termine di un mese.
In difetto di opposizione, la graduatoria diventa definitiva e di ciò è data notizia sempre sul Foglio degli annunzi legali. Anche la decisione sulle opposizioni è pubblicata nello stesso modo.
Le opposizioni si intendono respinte, qualora la Commissione non decida entro il termine di un mese di cui al terzo comma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-17