Capo II

Art. 20

In vigore dal 19 lug 1949
La cessione dell'assegnazione dell'alloggio con promessa di vendita è consentita, dopo un anno di occupazione dell'alloggio stesso, unicamente a favore di altro lavoratore che, oltre ad avere i requisiti di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, si trovi nelle condizioni di cui alle lettere b) e c) dell' del presente decreto, da comprovarsi con i documenti all'uopo richiesti dalla Gestione "Ina-Casa". Il lavoratore, che intende cedere l'alloggio assegnatogli, deve inoltrare al presidente del Consiglio direttivo domanda sottoscritta anche dal cessionario designato. La Gestione "Ina-Casa" decide in merito, previa verifica delle condizioni richieste. All'atto di cessione interviene la Gestione "Ina-Casa". Nei confronti della Gestione "Ina-Casa" il cessionario subentra in tutti i diritti ed i doveri del cedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo