Capo III
Art. 22
In vigore dal 19 lug 1949
La quota di spese generali da aggiungere al prezzo dell'alloggio per la determinazione delle rate costanti previste dal secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è stabilita forfetariamente, per tutte le annualità del periodo di ammortamento, sulla base di una quota proporzionale delle spese generali di costruzione della Gestione "Ina-Casa".
L'importo risultante dalla somma del costo dell'alloggio e della quota di spese generali di cui sopra, viene diminuito del valore capitale, al tasso legale, del contributo statale dell'1% di cui all' della legge sopracitata.
La suddetta quota di spese generali non è comprensiva delle imposte, tasse e contributi afferenti al singoli alloggi e che sono a carico dell'assegnatario, il quale è tenuto a rimborsarli alla Gestione "Ina-Casa",
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-22