Capo III

Art. 24

In vigore dal 19 lug 1949
Per la fissazione degli oneri degli assegnatari con promessa di vendita o in locazione degli alloggi costruiti direttamente dalle aziende o cooperative e per la determinazione delle modalità inerenti all'amministrazione degli alloggi suddetti, si applicano, salvo il disposto dell', ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, le stesse norme stabilite dalla Gestione "Ina-Casa", per tutti gli altri alloggi. Il Comitato misto previsto dall', ultimo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è composto pariteticamente di un numero di membri variabile da quattro a otto, dei quali metà rappresentati dell'azienda e metà rappresentanti dei lavoratori inquilini eletti dall'assemblea dei medesimi. Il Comitato misto a maggioranza può delegare l'amministrazione ad uno degli istituti od enti previsti dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Il Comitato di attuazione, qualora accerti un irregolare o insufficiente funzionamento del Comitato misto, dispone dell'amministrazione degli alloggi affidandola ad uno degli enti di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, scelto direttamente dal Comitato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-24

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Art. 24 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo