Capo IV
Art. 28
In vigore dal 19 lug 1949
Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-28