Capo IV

Art. 28

In vigore dal 19 lug 1949
Per i lavoratori del mare avvicendati, la esclusione dal contributo ha luogo mediante riferimento alle norme che regolano la corresponsione della retribuzione ed il conseguente obbligo contributivo per l'assicurazione malattie nei confronti delle Casse marittime. I datori di lavoro e i lavoratori sono tenuti al versamento dei contributi per i soli periodi per i quali è dovuto alla competente Cassa marittima il contributo assicurativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-28

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Art. 28 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo