Capo IV

Art. 31

In vigore dal 19 lug 1949
Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-31

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Art. 31 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo