Capo IV
Art. 31
In vigore dal 19 lug 1949
Quando la retribuzione venga in tutto o in parte corrisposta anche nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata o la causa, il contributo è dovuto anche sull'importo della somma corrisposta in detti periodi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-31