Capo IV
Art. 34
In vigore dal 19 lug 1949
Le annualità dovute dallo Stato ai sensi dell' della, legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono corrisposte in mensilità posticipate costanti, pari ciascuna ad un dodicesimo delle annualità medesime, scadenti alla fine del mese.
L'annualità relativa all'esercizio finanziario 1948-49 sarà versata entro il 31 luglio 1949.
Tutti i suddetti versamenti affluiranno in un conto corrente fruttifero intestato alla Gestione "Ina-Casa," presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il tasso d'interesse sarà fissato annualmente dal Ministro per il tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-34