Capo IV
Art. 35
In vigore dal 19 lug 1949
Entro tre mesi dalla scadenza di ciascuno degli esercizi finanziari, l'"Ina-Casa" comunica al Ministero del tesoro:
a) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 4,30% di cui alla lettera a) dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43;
b) l'importo dovuto dallo Stato per contributo 3,20% sul costo effettivo degli alloggi di cui all' della legge stessa.
Entro un anno dalla scadenza del settennio di cui al primo comma, dell' della legge suddetta, si provvede fra la Gestione "Ina-Casa" ed il Ministero del tesoro alle operazioni relative al conguaglio di cui al terzo comma dell' della legge stessa.
Se risulti differenza a credito dello Stato essa viene ripartita in quote proporzionali a riduzione delle annualità residue dovute nel periodo successivo al settennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-35