Capo V
Art. 40
In vigore dal 19 lug 1949
Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - PELLA - TUPINI - LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 2. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-40