Capo V

Art. 40

In vigore dal 19 lug 1949
Per la stipulazione di tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni previste dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dal presente decreto, gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - VANONI - PELLA - TUPINI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 2. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-40

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Art. 40 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo