Capo V
Art. 37
In vigore dal 19 lug 1949
I ricorsi amministrativi di cui all' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, debbono essere indirizzati al presidente del Comitato di attuazione nella sede del Comitato stesso in Roma entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre.
Il Comitato decide in merito ai ricorsi presentati entro novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
Il ricorso deve contenere la data di invio, la indicazione del provvedimento impugnato, i motivi della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e la indicazione del suo domicilio.
Il ricorso deve essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta, di ritorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-37