Capo IV
Art. 32
In vigore dal 19 lug 1949
Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione "Ina-Casa", valgono anche per la determinazione di questi.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-32