Capo IV

Art. 32

In vigore dal 19 lug 1949
Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte nel vitto e alloggio o in altre prestazioni in natura, i provvedimenti con i quali ne sia determinato il valore ai fini del contributo previdenziale, insieme col quale è stabilita la riscossione dei contributi dovuti alla Gestione "Ina-Casa", valgono anche per la determinazione di questi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-32

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Art. 32 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo