Capo IV
Art. 29
In vigore dal 19 lug 1949
Agli effetti della riduzione della quota di contributo a carico del lavoratore capo famiglia, sono considerati nella impossibilità di lavorare i familiari la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle loro attitudini; si sia ridotta in modo permanente, per infermità di corpo o di mente, a meno di un terzo del loro guadagno normale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-29