Capo III

Art. 25

In vigore dal 19 lug 1949
La intimazione di pagamento, di cui al secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, viene inviata dalla Gestione "Ina-Casa" a mezzo cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno. Decorso inutilmente il termine stabilito per il pagamento delle rate scadute il Consiglio direttivo, ove trattisi di morosità determinata da assenza dal lavoro per disoccupazione involontaria o invalidità temporanea dell'assegnatario, ha facoltà di concedere, a suo giudizio discrezionale, una dilazione per il pagamento dell'arretrato determinandone la durata e le condizioni. Il Consiglio direttivo, qualora non ritenga che sussistano gli estremi per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, emette la dichiarazione di decadenza, di cui al secondo comma dell' della legge predetta. Il Consiglio direttivo provvede altresì ad emettere tale dichiarazione qualora l'assegnatario, cui sia stata concessa una dilazione di pagamento, non adempia agli obblighi inerenti alla, dilazione stessa, Per l'assegnazione degli alloggi resisi disponibili a seguito della dichiarazione di decadenza suddetta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-25

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Art. 25 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo