Capo IV
Art. 26
In vigore dal 19 lug 1949
Sono soggetti all'obbligo del pagamento del contributi, quali dipendenti a norma dell', comma primo, lettera b), della legge 28 febbraio 1949, n. 43, tutto le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che prestino lavoro comunque retribuito alle dipendenze di terzi, compresi gli enti cooperativi e le società di fatto, per l'esercizio delle seguenti attività, anche se non dirette a fine di lucro: tutte le attività dirette alla produzione di beni o alla prestazione di servizi pubblici o privati comprese quelle di carattere professionale, assistenziale, culturale o ricreativo; le attività intermediarie nella circolazione dei beni; le attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; le attività bancarie od assicurative; quelle dei servizi tributari; le amministrazioni di beni e tutte le altre attività ausiliarie di quelle predette.
Sono altresì soggetti all'obbligo del pagamento dei contributi i dipendenti di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro ente pubblico, nonché tutti coloro che prestino comunque la loro opera alle dipendenze dei predetti enti.
Non sono soggetti all'obbligo contributivo 1 ricoverati in istituti o stabilimenti di prevenzione o di pena per le prestazioni di lavoro ad essi richieste.
Sono esclusi dal campo di applicazione della, legge 28 febbraio 1949, n. 43, i lavoratori agricoli nonché i portieri e le persone addetto sotto qualsiasi denominazione ai servizi familiari.
I privati e gli enti pubblici datori di lavoro sono soggetti al pagamento del contributo dovuto in proprio, I pari all'1,20% delle retribuzioni corrisposte a tutti i propri dipendenti, compresi quelli esenti o esclusi a norma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, in conformità degli obblighi stabiliti dal precedente della legge stessa.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-26