Capo II

Art. 21

In vigore dal 19 lug 1949
Il lavoratore che abbia ottenuto l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita, fino a quando non abbia corrisposto integralmente le rate di cui al secondo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o provveduto al riscatto anticipato previsto dall'ultimo comma dell' medesimo, non può locarlo neanche parzialmente ad altri, salvo che per riconosciuti motivi di necessità non sia stato a ciò espressamente autorizzato dalla. Gestione "Ina-Casa". Per gli alloggi assegnati in locazione, non è ammesso il subaffitto neanche limitato a parte dei vani che li compongono. Sia per gli alloggi assegnati con promessa di vendita che per quelli assegnati in locazione, è proibito l'uso diverso da quello di abitazione. È consentito, tuttavia, l'esercizio delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o nell'ambito familiare. La trasgressione ai divieti di cui ai comma precedenti comporta la decadenza dal diritto all'alloggio. In tal caso, per gli assegnatari di alloggi con promessa di vendita, si applicano le norme di cui all'ultimo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-21

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Art. 21 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo