Capo IV
Art. 27
In vigore dal 19 lug 1949
I lavoratori che, a norma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sono esenti dall'obbligo del versamento del contributo, qualora intendano avvalersi della facoltà di rinuncia alla esenzione, devono esercitare tale facoltà mediante esplicita dichiarazione scritta da fare al proprio datore di lavoro.
La facoltà di rinuncia alla esclusione dall'obbligo contributivo spetta anche ai lavoratori che prestino solo occasionalmente la loro opera alle dipendenze altrui e ai lavoratori stagionali, contemplati dal terzo comma dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Per le indicate categorie di lavoratori di cui al precedente comma, la esenzione dall'obbligo contributivo non è applicabile, quando siano essi comunque occupati in lavori diversi da quelli contemplati ai fini della esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ai sensi dell' n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-27