Capo V

Art. 38

In vigore dal 19 lug 1949
Il bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa" è compilato secondo le prescrizioni e le modalità che sono all'uopo fissate dal Ministro per il tesoro e dai Ministri per il lavoro e la previdenza sociale. Il bilancio annuale deve essere trasmesso entro il 15 settembre di ogni anno dal Consiglio direttivo al Collegio dei revisori dei conti, perché questo provveda agli adempimenti di istituto e predisponga la propria relazione. Il bilancio è rimesso dal presidente del Consiglio direttivo, entro il 15 ottobre successivo, al Comitato di attuazione, il quale provvede, ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, entro il 30 ottobre, a presentarlo, con la relazione del Collegio dei revisori dei conti e con la propria, al Ministro per il tesoro e al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-38

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Art. 38 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo