Capo II

Art. 13

In vigore dal 19 lug 1949
Possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che: a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43; b) prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni; c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa. Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volontà. Il numero dei vani per il quale è ammessa la prenotazione di un alloggio con promessa, di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente più uno. Gli interessati sono tenuti ad indicare nella, domanda i datori di lavoro presso i quali hanno prestato la loro opera posteriormente alla data, del 31 marzo 1949. Il lavoratore che abbia già ottenuto dalla Gestione "Ina-Casa" l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall', comma secondo, della legge stessa, non può concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-13

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Art. 13 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo