Capo I

Art. 7

In vigore dal 19 lug 1949
La gestione dei lavori spetta agli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione "Ina-Casa,". La vigilanza sui lavori, nonché i collaudi dei lavori stessi, spettano alla Gestione "Ina-Casa", che a tal fine si potrà avvalere di professionisti di fiducia del Consiglio direttivo. Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente delle relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori. Sulla, base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, il Consiglio direttivo dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti assegnatari, nei termini fissati dalle singole convenzioni. Spetta al Comitato di attuazione la vigilanza generale sui regolare e progressivo svolgimento del piani di costruzione predisposti. A tal fine esso potrà avvalersi di professionisti di propria fiducia. I professionisti di fiducia saranno compensati in base a tariffe previamente determinate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-7

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Art. 7 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo