Capo I

Art. 3

In vigore dal 19 lug 1949
Nei piani annuali previsti dall' della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed in quello iniziale previsto dall' del presente decreto, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende e cooperative, incaricati delle costruzioni, e, per ciascuno di essi, il numero degli alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni. Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la Gestione "Ina-Casa", ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, della aziende o cooperative escluse.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-22;340#art-3

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Art. 3 Norme integrative e complementari per l'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori. — Testo vigente | Portale Normativo