Accordo

Art. 17

In vigore dal 12 mar 1949
1. Il soggiorno dei lavoratori italiani ammessi in Svizzera dopo il 1 gennaio 1945, e durante la validità del presente Accordo, sarà regolato dal regime eccezionale previsto all'-2ª alinea della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 poiché l'impiego di detti lavoratori riveste carattere temporaneo. 2. La domanda di autorizzazione di soggiorno di un cittadino italiano, che desidera lavorare in Svizzera, non potrà essere respinta per il solo motivo che un membro della sua famiglia già vi lavori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-17

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Art. 17 Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948. — Testo vigente | Portale Normativo