Accordo
Art. 17
In vigore dal 12 mar 1949
1. Il soggiorno dei lavoratori italiani ammessi in Svizzera dopo il
1 gennaio 1945, e durante la validità del presente Accordo, sarà regolato dal regime eccezionale previsto all'-2ª alinea della dichiarazione italo-svizzera del 5 maggio 1934 poiché l'impiego di detti lavoratori riveste carattere temporaneo.
2. La domanda di autorizzazione di soggiorno di un cittadino
italiano, che desidera lavorare in Svizzera, non potrà essere respinta per il solo motivo che un membro della sua famiglia già vi lavori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-17