Accordo
Art. 21
In vigore dal 12 mar 1949
1. I reclami che perverranno alla Legazione in merito
all'applicazione del presente Accordo saranno trasmessi all'Ufficio federale dell'Industria, Arti e Mestieri e del Lavoro. Tale Ufficio procederà alle inchieste necessarie e si sforzerà di trovare una equa soluzione.
2. Del resto i lavoratori italiani godranno degli stessi mezzi
giuridici dei cittadini svizzeri per far valere i loro reclami, specialmente per quanto concerne le condizioni di lavoro e di remunerazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-21