Art. 1
In vigore dal 12 mar 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di stato per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Svizzera in materia, di emigrazione di lavoratori italiani, concluso a Roma il 22 giugno 1948.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-rd-1