Accordo
Art. 25
In vigore dal 12 mar 1949
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 15 luglio 1948.
2. Esso avrà effetto fino al 31 dicembre 1949 e sarà rinnovato
tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia, di una o dell'altra parte. La denuncia dovrà essere notificata sei mesi prima, della scadenza di ogni termine.
In fede di che i sopramenzionati Plenipotenziari regolarmente
autorizzati hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 22 giugno 1948.
Per l'Italia Per la Svizzera C. SFORZA R. DE WECK
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
IL Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-25