Accordo

Art. 25

In vigore dal 12 mar 1949
1. Il presente Accordo entrerà in vigore il 15 luglio 1948. 2. Esso avrà effetto fino al 31 dicembre 1949 e sarà rinnovato tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia, di una o dell'altra parte. La denuncia dovrà essere notificata sei mesi prima, della scadenza di ogni termine. In fede di che i sopramenzionati Plenipotenziari regolarmente autorizzati hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 22 giugno 1948. Per l'Italia Per la Svizzera C. SFORZA R. DE WECK Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica IL Ministro per gli affari esteri SFORZA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-25

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