Accordo
Art. 20
In vigore dal 12 mar 1949
I lavoratori italiani potranno trasferire le loro economie in
Italia nei limiti concessi dalle disposizioni in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-20