Accordo
Art. 15
In vigore dal 12 mar 1949
Le Autorità svizzere limiteranno alle formalità strettamente
necessarie il controllo sanitario alla, frontiera.
Tale controllo non comporterà alcuna spesa per il lavoratore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-15