Accordo
Art. 12
In vigore dal 12 mar 1949
Il visto accordato dalla Legazione e dal Consolato sarà valido per
tutta la durata del soggiorno del lavoratore in Svizzera, anche in caso di escambiamento di impiego o di professione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-12