Accordo
Art. 7
In vigore dal 12 mar 1949
1. Le liste dei lavoratori reclutati in base a domanda numerica
saranno rimesse ai richiedenti per mezzo della Legazione.
2. Appena in possesso di tali liste, i richiedenti avranno facoltà
di recarsi sul luogo di reclutamento in Italia, per prendere contatto con i lavoratori loro destinati, ed eventualmente per accompagnarli in Svizzera. I richiedenti prenderanno tempestivi accordi con l'Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-7