Accordo
Art. 6
In vigore dal 12 mar 1949
1. Le domande numeriche conterranno indicazioni precise sulla,
natura dell'impiego, il genere e la qualificazione della mano d'opera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di alloggio e di sussistenza.
2. La Legazione trasmetterà tali domande agli Uffici del lavoro
che le saranno stati designati dalle Autorità centrali italiane, e ne invierà contemporaneamente copia a queste ultime. La Legazione informerà in precedenza, dei bisogni approssimativi di cui essa avrà notizia, le Autorità centrali italiane che le indicheranno a quali Uffici del lavoro essa può rivolgersi e in quali proporzioni ciascuno di tali Uffici contribuirà al reclutamento della mano d'opera richiesta sarà tenuto conto per quanto possibile dei desideri espressi dai richiedenti circa le regioni nelle quali i lavoratori richiesti dovrebbero essere di preferenza reclutati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-6