Accordo
Art. 11
In vigore dal 12 mar 1949
1. I contratti vistati dalla Legazione o dal Consolato saranno
restituiti ai richiedenti che li trasmetteranno ai lavoratori interessati.
2. Quando un contratto non può essere vistato, la Legazione o il Consolato informerà immediatamente il richiedente indicandogli il motivo del rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-11