Accordo

Art. 11

In vigore dal 12 mar 1949
1. I contratti vistati dalla Legazione o dal Consolato saranno restituiti ai richiedenti che li trasmetteranno ai lavoratori interessati. 2. Quando un contratto non può essere vistato, la Legazione o il Consolato informerà immediatamente il richiedente indicandogli il motivo del rifiuto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-10;1659#art-a-11

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